bozza del Regolamento della Sede Nautica
Ostuni, 27 gennaio 2017
Gentilissimi Soci,
come annunciato alla scorsa assemblea del 25/09/2016, si trasmette in allegato la bozza del Regolamento della Sede Nautica, come predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo in ottemperanza al Regolamento Nazionale pervenuto con nota del 22/08/2016 Prot. n. 1378, già portato a Vs conoscenza.
Il Regolamento della Sede Nautica, destinato a disciplinare l’assegnazione e il mantenimento dei posti barca, è stato emanato dal C.D. con la previsione degli opportuni correttivi, elaborati in aggiunta e a parziale modifica delle direttive nazionali, tenuto conto delle peculiarità e delle caratteristiche della locale Sezione.
Al pari di quella delle altre Sezioni, la bozza del nuovo regolamento predisposta dal C.D. è al vaglio di un gruppo di lavoro costituito a livello nazionale, incaricato di verificare l’applicabilità delle parti comuni della normativa e la validità di quelle differenziali proposte dalle varie sedi.
Su tale presupposto e, fermo restando le eventuali modifiche che potrebbero essere suggerite e di cui sarete prontamente aggiornati prima della entrata in vigore del nuovo articolato, il C.D. invita Voi tutti a prendere visione del nuovo regolamento, da oggi per i successivi trenta oggi, dovendo lo stesso essere sottoposto alla approvazione da parte dell’assemblea ordinaria, a tal fine fissata per la data del 19 marzo 2017 e per la quale riceverete regolare avviso di convocazione.
Eventuali proposte di modifica potranno pervenire dal 26/02/2017 al 06/03/2017, compilando l’apposito modulo, anch’esso allegato alla presente, da depositare presso l’ufficio di segreteria della Sezione o, da inoltrare a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: ostuni@leganavale.it.
Le proposte di modifica saranno previamente vagliate dal C.D. e, ove non riguardino parti obbligatorie del regolamento, saranno poi discusse e deliberate in assemblea.
E’ possibile reperire il Regolamento e il modulo di modifica direttamente nell’ufficio di segreteria della Sezione, oppure scaricandolo dal sito ufficiale o dalla pagina face book o richiedendolo a federico.schettini@virgilio.it
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di OSTUNI
SEDE NAUTICA E SOCIALE
Villanova Porto
Tel. /fax: 0831 308889 – e. mail: ostuni@leganavale.it
REGOLAMENTO
DELLA SEDE NAUTICA
Adottato in ottemperanza del “Regolamento delle Sedi Nautiche delle Strutture Periferiche”, approvato dalla Presidenza Nazionale con deliberazione n. 168 del 18 agosto 2016 e comunicato alle Strutture Periferiche con nota del 22 agosto 2016 Protocollo n. 1378
Approvato dalla Assemblea Ordinaria dei Soci del …………………..
CAPO I
Principi generali
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina i principi e i criteri per l’assegnazione, la gestione, il mantenimento e la decadenza da parte dei soci dal godimento dei posti barca, sia a mare che a terra, di cui è titolare la Sezione e, a loro concessi per la sistemazione d’ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni di cui siano proprietari.
Tutti i soci devono poter legittimamente aspirare e concorrere, ove interessati e ricorrendone le condizioni, alla assegnazione di un posto barca, in base ai tempi e alle priorità fissate dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
L’assegnazione di un posto barca è informata al principio generale di “rotazione”, adottato al fine di consentire al maggior numero di soci di godere del servizio, in ragione della disponibilità dei posti barca in concessione alla Sezione, che garantisce l’uguaglianza e la trasparenza del trattamento.
La fruizione di un posto barca è regolata dai principi per essa sanciti dall’art. 34, n. 3 del Regolamento Nazionale allo Statuto, a cui le norme del presente regolamento danno concreta attuazione e che sono i seguenti:
a. divieto di concessione a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i Soci di accedere al beneficio;
b. formazione di graduatorie per l’occupazione dei posti di ormeggio e per l’iscrizione nelle liste di attesa in base ai criteri di merito sta stabilire nei regolamenti interni;
c. formale accettazione della normativa specifica, da parte del Socio assegnatario.
Articolo 2
Nella assegnazione di un posto barca il criterio della “premialità” per la partecipazione attiva dei soci alle attività istituzionali, sociali e sportive della Sezione, nonché per gli incarichi svolti e per gli atti di liberalità nei confronti della struttura, è da preferire a quello della anzianità, in ossequio ai principi statutari.
Tutti i soci assegnatari di posto barca presso la Sezione, poiché ne usufruiscono a costi agevolati, devono – volontariamente – partecipare alle attività istituzionali mettendo a disposizione - obbligatoriamente – la propria imbarcazione /natante nonché la propria capacità e professionalità per gli stessi fini istituzionali.
L’assegnazione di un posto barca non rappresenta un privilegio del socio, ma l’opportunità di prestare la propria collaborazione operosa.
Articolo 3
Il presente regolamento è emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione, sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Nazionale allo Statuto.
In prima convocazione il regolamento è validamente approvato ove assunto dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei 3/5 dei soci aventi diritto. Dalla terza convocazione è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei soci votanti.
Non sono ammesse le deleghe.
Articolo 4
Il presente regolamento non è soggetto – quale condizione integrativa dell’efficacia – alla ratifica della Presidenza Nazionale. Una volta approvato dall’assemblea dei soci esso è valido ed efficace limitatamente alla Sezione che lo ha adottato e costituisce, al pari di quelli emananti dalle altre Strutture Periferiche della L.N.I., parte integrante del regolamento delle sedi nautiche approvato dalla Presidenza Nazionale.
La mancata conformità del presente regolamento o di alcune sue singole norme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità, che può essere rilevata:
- d’ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposta dell’organo decidente in sede di ricorso di cui all’art. 17.
- su istanza di almeno un decimo dei soci ordinari da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione, che dovrà provvedere all’inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza corredandola del proprio parere.
Sul presupposto che, per quanto minuzioso, il presente regolamento potrebbe non riuscire a comprendere l’intera casistica in materia, il CDS confida nel buon senso, nell’onestà e nella responsabilità morale di tutti i Soci affinché la vita della Sezione si svolga all’insegna della serenità, della ragionevolezza e del rispetto reciproci.
Articolo 5
Il Consiglio Direttivo indica annualmente con provvedimento formale, approvato dall’assemblea dei soci e reso noto con idonee forme di pubblicità, il numero di sistemazioni d’ormeggio e di stazionamento a terra disponibili, da stabilire in funzione dei seguenti elementi, variabili nel tempo:
- dimensioni e caratteristiche dell’area in concessione;
- profondità dei fondali;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche degli ormeggi.
Il provvedimento di cui al primo comma è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, convocata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Nazionale allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.
Articolo 6
E’ facoltà del Consiglio Direttivo riservare, con il provvedimento annuale di cui al precedente articolo 5, uno o più posti, in acqua o a terra, per le esigenze della struttura o per ragioni di ospitalità. I posti riservati non rientrano nella graduatoria di merito.
La riserva dei posti deve essere legata a fini istituzionali, deve altresì rivestire carattere temporaneo ed avulso da finalità commerciali di qualsiasi genere.
Le unità da diporto in transito che inalberano il guidone sociale, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, sono ospitate gratuitamente per i primi tre giorni di sosta, compatibilmente con le esigenze della Sezione.
In funzione dei posti barca disponibili ed in presenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, il CDS riserva il 2% dei posti in favore dei soci disabili, che siano affetti da forme di invalidità particolarmente elevate e comunque compatibili con le finalità statutarie. I richiedenti devono presentare apposita domanda corredata da certificato medico rilasciato da competente Autorità Sanitaria, da cui risulti il tipo e il grado di invalidità, che non dovrà comunque essere inferiore al 90% ove riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/1992.
Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti, verrà data priorità ai soci con difficoltà motorie o comunque ai soci con percentuale di invalidità più elevata.
Articolo 7
Il canone da corrispondere per l’assegnazione del posto barca è determinato annualmente dal CDS e, il suo ammontare non può essere inferiore al 60% di quanto praticato localmente dai marina o dai circoli privati.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
50% entro il 28 febbraio e 50% entro il 30 Settembre.
Il mancato pagamento della quota del 50% al 28 Febbraio comporta la perdita del posto barca.
Il mancato pagamento della quota associativa spettante alla Presidenza Nazionale entro il 30 Settembre, comporta, come recita l’articolo 9 del Regolamento Nazionale allo Statuto, la perdita della qualifica di Socio e pertanto del posto barca.
La quota associativa spettante alla Sezione deve invece essere pagata per il 50% entro il 28 di Febbraio e per il restante 50% entro il 30 di Settembre.
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- Pagamento presso la Segreteria della Sede Nautica e Sociale in orario di ufficio: si può anche telefonare per prendere un appuntamento.
- Pagamento mediante bonifico bancario intestato alla Lega Navale Italiana Sezione di Ostuni presso BANCA CREDEM DI OSTUNI. IBAN IT96 Z030 3279 2310 1000 0002 146.
Qualora il pagamento venga effettuato con autorizzazione con addebito mensile, cd. RID., il socio è esonerato dai termini di scadenza.
Ogni eventuale variazione delle condizioni di pagamento sarà tempestivamente comunicata ai soci a cura della segreteria.
La somma del DIRITTO DI ORMEGGIO sarà restituita, previa compensazione delle somme eventualmente dovute, alla rinuncia scritta del socio al posto barca.
CAPO II
Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca
Articolo 8
I requisiti e le condizioni per l’assegnazione del posto barca sono i seguenti:
a) Il posto barca è assegnato al socio e non all’imbarcazione o al natante di proprietà.
b) Ciascun socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
c) Qualora più soci siano tra loro legati da vincoli di parentela entro il secondo grado e, risultino domiciliati e conviventi presso la medesima residenza o dimora abituale, soltanto uno di essi potrà risultare assegnatario.
d) Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:
1. risultare socio ordinario o assimilato alla struttura periferica da almeno due anni solari;
2. essere in regola con tesseramento per l’anno in corso e con il pagamento della quota supplementare relativa al canone di ormeggio;
3. oltre ad essere proprietario dell’unità da diporto secondo i criteri fissati al successivo articolo 8, il socio deve dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea e, deve altresì impegnarsi ad inalberare il guidone sociale, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Nazionale allo Statuto;
4. avere iscritto l’unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
5. avere ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene alla assicurazione obbligatoria dell’unità relativamente alla responsabilità civile;
6. assumere l’impegno di utilizzare l’unità da diporto in modo da assecondare l’opera di propaganda della Sezione, secondo i principi di cui all’art. 3 dello Statuto;
7. il posto barca da assegnare ha le dimensioni pari alla superficie in metri quadrati del rettangolo che circoscrive l’imbarcazione, cd. fuori tutto, compreso i motori fuori bordo;
8. i natanti di lunghezza non superiore ai 6 metri, nei mesi invernali, possono essere sistemati a terra, entro il limite dei posti disponibili e, a condizione che siano muniti di carrelli appositi ed efficienti.
Articolo 9
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L’assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell’unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quello di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto.
La proprietà dell’unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:
a) qualora l’unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l’unità è detenuta o posseduta;
b) in caso di comproprietà dell’unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comunisti e, deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell’assegnazione del posto barca;
c) in caso di due soli soci comunisti, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comunisti siano più di due, l’assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria;
d) i requisiti concernenti la proprietà dell’unità devono risultare:
- da dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma autenticata o da scrittura privata sottoscritta da tutti i soci comunisti innanzi al Presidente della Sezione o suo delegato;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
e) nel solo caso in cui un socio, già in regime di comunione legale con il coniuge, diventi proprietario con terzi di una diversa unità da diporto, la somma dei carati a lui attribuiti non potrà comunque superare la quota complessiva di 24 Kt;
f) fatta salva l’eccezione di cui alla precedente lett. e), ciascun comproprietario, oltre a risultare socio iscritto alla Sezione, deve aver maturato l’anzianità minima di due anni, prevista per la presentazione della domanda di assegnazione di posto barca;
g) l’assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell’unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l’altro non ha maturato i due anni di anzianità.
Tutte le unità da diporto di proprietà della Sezione e dei soci devono essere iscritte in apposto registro, tenuto e regolarmente aggiornato a cura del CDS. Nel registro devono essere specificatamente annotati il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell’unità. Il registro deve essere aggiornato con l’applicazione dei bollini annuali sui certificati di iscrizione al Registro del Naviglio della L.N.I., rilasciati dalla Presidenza Nazionale.
Articolo 10
La Sezione è l’unica titolare del rapporto concessorio con l’Amministrazione Pubblica ed, in forza di tale rapporto assegna il posto barca al socio avente diritto, in conformità delle norme di cui al presente regolamento.
Il posto barca non è cedibile né alienabile con o senza l’unità da diporto che lo occupa. Per l’effetto è nulla, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ogni diversa pattuizione.
Articolo 11
In caso di decesso del socio titolare, il posto barca rimane assegnato per l’anno in corso, salvo rinuncia, agli eredi del de cuius entro il secondo grado, a condizione che siano già soci della L.N.I. o, acquistino la qualità di socio entro sei mesi dall’apertura della successione.
Fatta salva la trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi di cui al comma precedente, quando l’unità risulta essere in regime di comunione tra più soci, nel caso in cui il socio formalmente titolare perda, a qualsiasi titolo o causa, la qualità di socio ovvero rinunci alla qualifica di assegnatario, questa può essere assunta da uno dei soci comunisti, a condizione che la comproprietà del nuovo assegnatario non sia stata acquisita successivamente alla assegnazione effettuata nei confronti del scoio cessato, uscente o rinunciatario.
Articolo 12
In nessun caso l’assegnazione di un posto barca comporta la presa in custodia dell’unità da diporto da parte della struttura periferica. Essa resta nella piena disponibilità e responsabilità del socio proprietario, con ogni conseguenza di legge.
Il socio, che sia stato sanzionato con provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall’esercizio dei diritti di socio, potrà accedere alle strutture solo per il tempo strettamente necessario a curare le sue attrezzature, ovvero per trasferire altrove l’unità da diporto per tutta la durata della sanzione.
CAPO III
Graduatoria di merito
Articolo 13
Al fine di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio della assegnazione del posto barca, in conformità dei principi e dei criteri fissati dal presente regolamento, è vietata l’assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.
Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca, una volta assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo di 6 punti per ciascun anno, da acquisire secondo i parametri riportati nella Tabella allegata al presente regolamento e di cui costituisce parte integrante.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno la graduatoria di merito dei soci che concorrono alla assegnazione di un posto barca.
La graduatoria di merito è l’unico strumento di cui il socio dispone per ottenere l’assegnazione/mantenimento del posto barca e, l’annessa fruizione dei servizi accessori forniti dalla Sezione.
La graduatoria di merito è unica e si compone di tre sezioni; deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e, va pubblicata entro il 31 marzo di ciascun anno.
La prima sezione della graduatoria, redatta fino al limite numerico dei posti barca disponibili, individuato con provvedimento formale di cui all’art. 5 del presente regolamento, costituisce la “Lista di assegnazione/mantenimento per l’anno corrente”.
La seconda sezione della graduatoria, redatta oltre il limite numerico di cui al comma precedente, costituisce la “Lista d’attesa”, da utilizzarsi nel corso dell’anno o, alla scadenza di esso, qualora si rendano liberi e disponibili uno o più posti barca, ovvero spazi da destinarsi all’ormeggio delle unità da diporto.
L’iscrizione nella “Lista d’attesa”, ai soci che ne abbiano fatto regolare istanza, è ammessa a condizione che essi siano già proprietari dell’unità da diporto a cui si riferisce la domanda di assegnazione; anche in questo caso i richiedenti, per le unità da diporto sprovviste di immatricolazione, devono comprovare il loro titolo di proprietà con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con sottoscrizione autenticata, in conformità di quanto stabilito al precedente articolo 8.
La terza sezione della graduatoria costituisce la “Lista di variazione” e, comprende i soci già assegnatari di posto barca che abbiano richiesto, con formale istanza, l’assegnazione di un posto barca di dimensioni maggiori o lo spostamento del posto di ormeggio.
Qualora si rendano liberi e disponibili uno o più posti barca, la loro assegnazione avverrà privilegiando il socio che, iscritto nella Lista d’attesa o nella Lista di variazione, abbia maturato il punteggio più elevato, fino all’esaurimento dei posti disponibili. In caso di parità di punteggio tra il socio iscritto nella Lista d’attesa e quello iscritto nella Lista di variazione, la preferenza spetta al socio iscritto nella Lista di variazione in quanto già assegnatario.
L’assegnazione del posto barca è determinata in conformità della graduatoria annuale dei soci aventi diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri della Tabella allegata al presente regolamento. L’attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi e di qualsiasi altro beneficio di natura patrimoniale o economica, comunque denominato, con la sola eccezione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio in favore della Sezione o per attività istituzionale.
Il mantenimento della assegnazione del posto barca, anche per più anni consecutivi, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo di n. 6 punti per ciascun anno, come riportato nella Tabella allegata al presente regolamento. Il socio in Lista d’assegnazione/mantenimento permane nel godimento della assegnazione anche se il suo punteggio è inferiore a quello dei soci iscritti nella Lista d’attesa. Al contrario e per l’effetto, egli perde il diritto al mantenimento della assegnazione esclusivamente nel caso in cui non raggiunga il punteggio minimo di n. 6 punti.
I n. 6 punti utilizzati per conseguire l’assegnazione/mantenimento si azzerano al termine del periodo di assegnazione, corrispondente a ciascun anno, e devono essere espunti dal computo della graduatoria di merito. Il punteggio minimo di 6 punti deve essere riconteggiato ogni anno.
E’ facoltà del socio già assegnatario scegliere di computare i punti eccedenti il punteggio minimo, eventualmente maturati nell’anno in corso, nella graduatoria per la Lista di variazione.
La Tabella allegata al presente regolamento detta le istruzioni per il computo e l’attribuzione dei punteggi di merito nelle tre sezioni della graduatoria.
Articolo 15
Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio deve farne istanza per iscritto, da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno su apposita domanda all’uopo predisposta dalla Sezione.
La domanda deve essere corredata dalla scheda tecnica dell’unità da diporto, contenente tutti i suoi dati identificativi, dalla documentazione utile a comprovare il titolo di proprietà del richiedente secondo quanto previsto dal precedente art. 8, nonché dalla Assicurazione e dal libretto del motore, da allegarsi in copia.
Al momento della presentazione della domanda, il socio deve essere in regola con il pagamento di tutti gli oneri associativi (tessera annuale, canone di ormeggio, Registro del Naviglio) in conformità di quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento; in mancanza la domanda non sarà vagliata dal CDS che la riterrà inammissibile.
I punti valevoli per la graduatoria di merito sono assegnati al socio in conformità dei criteri e dei limiti fissati nella Tabella allegata al presente regolamento.
Articolo 16
La graduatoria di merito, in ogni sezione, entra in vigore dalla data della pubblicazione nella bacheca della Sezione e, rimane valida fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell’anno successivo.
Per effetto e a far data dalla pubblicazione, i soci iscritti nella graduatoria di merito acquisiscono una legittima aspettativa di diritto, che non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nella attribuzione dei punteggi, ovvero per causa di decadenza dichiarata in conformità di quanto disposto al successivo art. 20 del presente regolamento.
Articolo 17
Avverso la graduatoria di merito è ammesso reclamo da parte dei soci interessati; il reclamo è proponibile per la rettifica di errori materiali nella compilazione, per la correzione nell’attribuzione dei conteggi e, per sollevare qualunque altro tipo di doglianza riferita alla posizione occupata in graduatoria.
Il reclamo va proposto personalmente, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Il reclamo è indirizzato al Presidente della Sezione e, da questi deciso con apposita delibera entro il termine di quindici giorni dal ricevimento.
La decisione negativa è impugnabile con ricorso, da proporsi entro i successivi quindici giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, in caso di commissariamento, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione ed i soci.
Salvo diversa deliberazione dell’organo decidente, la proposizione del reclamo non sospende l’efficacia della graduatoria.
La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli artt. 5 dello Statuto e, 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.
Articolo 18
I punti conferiti ai soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili ai fini della graduatoria di merito per l’unità in comunione. Per l’effetto, ai fini della assegnazione/mantenimento sono conteggiati solo i punti attribuiti al socio indicato come assegnatario o aspirante tale.
I punti, maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte del titolare in caso di scioglimento della comunione o di cessione, a qualsiasi titolo, della quota di proprietà.
Articolo 19
Entro il limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, oltre il quale la priorità spetta ai più anziani per età o per iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alla graduatoria di merito i soci con più di 50 anni di iscrizione alla L.N.I. e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca. Le domande di esenzione dovranno comunque essere presentate annualmente per iscritto al CDS, a cui spetta il vaglio sulla sussistenza dei requisiti.
CAPO IV
Decadenza dall’assegnazione del posto barca
Articolo 20
Costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione del posto barca:
a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall’art. 6 dello Statuto;
b) il mancato pagamento della quota annuale e di quella supplementare relativa al canone di ormeggio, della quota di iscrizione dell’unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I.;
c) grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza;
d) mancata occupazione del posto barca, senza giustificato motivo;
e) uso del posto barca come parcheggio totalmente inoperoso dell’unità da diporto;
f) rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l’espletamento di legittime attività istituzionali, stabilite dal CDS in applicazione dell’art. 3 n. 1 dello Statuto e, in conformità all’art. 2 del presente regolamento;
g) mancata partecipazione per prolungati periodi alle attività sociali;
h) grave inosservanza delle norme del presente regolamento.
La decadenza è dichiarata con provvedimento del Presidente di Sezione, avverso cui è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, in caso di commissariamento, innanzi al Delegato Regionale.
Per la procedura si osservano, per quanto compatibili, le norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto dettate in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della Sezione ed i soci.
Articolo 21
I soci dichiarati decaduti dall’assegnazione di posto barca sono esclusi, oltre che dalla graduatoria di merito per l’anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza.
Il socio decaduto dall’assegnazione deve tempestivamente rimuovere l’unità da diporto dal posto di ormeggio a sue cure e spese, creando il minore nocumento possibile alla Sezione per le operazioni di alaggio.
In caso di inottemperanza da parte del socio per sua negligenza e/o senza giustificato motivo, il CDS può disporre la rimozione forzata dell’unità da diporto a spese del proprietario, notiziandolo utilmente con ogni mezzo, entro 24 ore prima di procedere, nei casi di assoluta urgenza ed improcrastinabilità, ovvero con un preavviso di 7 giorni negli altri casi.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche in tutte le circostanze in cui si profilino cause di necessità, di urgenza e di pericolo per le altre imbarcazioni e per le attrezzatture di ormeggio, con addebito delle spese a carico dei proprietari delle unità da diporto interessate dal provvedimento di rimozione.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 22
I posti di ormeggio, assegnati istituzionalmente con la graduatoria di merito, possono subire variazioni in presenza di motivate esigenze tecniche, operative o organizzative, rimesse al prudente apprezzamento del CDS e, da questi formalizzate con apposita delibera da affiggersi nella bacheca della Sezione o, da comunicarsi ai singoli soci interessati dal provvedimento di variazione.
Il posto barca, che si renda temporaneamente vacante, può essere utilizzato a discrezione del CDS per ragioni inerenti la sede o di ospitalità in favore di soci in transito.
Articolo 23
In aggiunta e ad integrazione di quanto già disciplinato con il regolamento interno di Sezione attualmente in vigore, si osservano le seguenti disposizioni:
1) il socio assegnatario di posto barca è obbligato a comunicare formalmente alla Sezione, per il tramite della segreteria o del personale addetto agli ormeggi, ogni uscita in mare destinata a protrarsi oltre 24 ore nonché la prevista durata dell’assenza;
2) il socio che intenda procedere alle operazioni di alaggio, varo, rimessaggio o altro, riguardanti la propria imbarcazione, deve comunicarlo alla Sezione, dandone tempestivo preavviso di almeno 48 ore alla segreteria o alla guardiania;
3) ogni imbarcazione deve essere dotata di appositi parabordi, nel numero e nelle dimensioni proporzionati alla barca; la sostituzione delle cime di ormeggio e dei molloni è a carico del socio che la richieda nonostante la loro idoneità; rimane a carico della lega la predisposizione del primo ormeggio idoneo alla unità interessata.
Articolo 24
L’accesso e l’utilizzo, da parte dei soci e dei loro ospiti, dei locali della Sezione, del piazzale, dei pontili, delle attrezzature, dei servizi igienici, devono avvenire con la massima cura e diligenza, usando le opportune cautele e rispettando le normali regole di sicurezza, di igiene, di pulizia e di ordinaria manutenzione.
E’ compito del CDS garantire e vigilare sull’osservanza delle regole impartite con il regolamento interno e con il presente regolamento e, adottare i provvedimenti opportuni nei confronti dei soci che li trasgrediscono.
Articolo 25
I rapporti con il personale dipendente sono regolati dalle istruzioni e dalle direttive impartite dal Presidente di Sezione e, dai membri del CDS a seconda della funzione istituzionalmente delegata.
Articolo 26
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si rinvia al regolamento interno di Sezione, allo Statuto e al Regolamento Nazionale della Lega Navale Italiana.
CAPO VI
Prima applicazione
Articolo 27
Il presente regolamento acquisterà efficacia ed entrerà in vigore a partire dal 01 gennaio 2018, previa delibera di approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, da assumersi entro il 31 maggio 2017.
La graduatoria di merito per l’anno 2019 di cui all’art. 14 dovrà essere predisposta in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento Nazionale delle Sedi Nautiche e nel presente regolamento.
L’acquisizione del nuovo punteggio di merito e la formazione della prima lista di assegnazione/mantenimento inizieranno dal 01/01/2018, assumendo come base di partenza la situazione degli ormeggi al 31/12/2017 e, analogamente si procederà per la lista d’attesa e per la lista di variazione.
TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO
Allegata al regolamento della sede nautica della Sezione di Ostuni
Al termine di ogni anno solare il CDS, con apposita delibera, assegna ai soci il punteggio di merito maturato nell’anno appena trascorso e, stila la graduatoria di merito annuale in base a cui procedere alla assegnazione dei posti barca a mare e a terra, nonché degli altri servizi accessori disponibili presso la Sezione.
La graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, il socio può ottenere l’assegnazione del posto barca. La graduatoria è valida ed efficace dalla data della pubblicazione, da farsi entro il 31 marzo di ogni anno, fino alla pubblicazione della graduatoria dell’anno successivo.
I punti di merito, per la formazione delle varie sezioni della graduatoria, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri sotto riportati che hanno forza di norma e validità annuale.
I punteggi relativi ad attività istituzionali, o comunque non occasionali e prolungate nel tempo, vengono computati per mese. Negli altri casi, di attività occasionali o valutabili come localmente rilevanti e, comunque in tutti i casi in cui la Tabella preveda un intervallo di oscillazione, la puntuale identificazione del punteggio è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Consiglio Direttivo, che provvede con apposita delibera emanata anteriormente alla individuazione dei singoli soci beneficiari, tenendo conto delle osservazioni riportate in nota.
SEZIONE 1^ - LISTA DI ASSEGNAZIONE / MANTENIMENTO
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A) ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
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Punti |
1 – Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale iscritto alla Sezione |
0,50 al mese |
2 – Vice Presidente, Presidente Collegio dei Probiviri, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, Segretario, Tesoriere, Consigliere agli Sport, Consigliere alla Sede |
0,30 al mese |
3 – Componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri |
0,20 al mese |
B) ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE |
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1 – Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.), Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi sportivi, componente di Commissione tecnico-legale[1] |
1 all’anno |
2 – Attività tecniche e manutentive[2] e collaborazioni conferite dal Presidente della Sezione, prestate per l’intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato al termine dell’anno con apposita delibera del CDS[3] |
1 all’anno |
3 – Delegati scolastici iscritti alla Sezione, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali, documentate e avvallate dal Consiglio Direttivo |
0,30 |
4 – istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d’altro settore |
0,30 |
C) MERITI SOCIALI INDIVIDUALI |
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1 – Socio benemerito ai sensi dell’art. 4 del regolamento allo Statuto |
2 |
2 – Partecipazione alle assemblee della struttura periferica[4], indette nel corso dell’anno (per ogni evento) |
0,50 |
3 – Frequenza della sede sociale nel corso dell’anno |
0,20 – 2 |
4 – Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata e/o richiesta dall’organo direttivo a[5]: - eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche nazionali, zonali, provinciali o locali, organizzate dalla Sezione; regate nazionali, internazionali, zonali o locali; campionati nazionali, internazionali, zonali, provinciali o locali); - gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali; gare di pesca ufficiali e non ufficiali organizzate presso la Sezione; - competizioni, gare e campionati, di rilevanza nazionale, zonale, provinciale o locale, organizzate in altre discipline sportive di carattere nautico (a titolo esemplificativo: pesca apnea; subacquea; canottaggio; nuoto). |
0,50 |
5 – Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata e/o richiesta dall’organo direttivo (con apposita delibera), ad eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento) |
0,50 |
6 – Per: - particolari riconoscimenti istituzionali di merito; - sponsorizzazioni rilevanti ai fini del raggiungimento di obiettivi istituzionali qualificanti; - conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della nautica ovvero della pesca sportiva; (tutti con apposita delibera dell’organo direttivo)[6]. |
0,25 – 1,5 |
7 – Partecipazione, con atto di liberalità, alla realizzazione o al potenziamento di infrastrutture sociali, del numero di posti di ormeggio, o di migliorie alla base nautica (tutti con delibera dell’organo direttivo)[7]. |
0,50 – 3 |
8 – Rinuncia alla concessione individuale, con relativo subingresso della Sezione di appartenenza nella titolarità della concessione d’ormeggio. |
4 |
D) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALLA L.N.I. |
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Il punteggio è conferito al socio che nell’arco dell’anno abbia svolto incarichi istituzionali o assegnati dall’organo direttivo o, che abbia partecipato ad almeno due tra le attività preventivamente fissate con apposita delibera del CDS[8]: |
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1 Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla L.N.I. negli ultimi 10 anni consecutivi |
0,25 |
2 Per ogni anno di partecipazione attiva trascorso dalla data della prima domanda di posto barca senza ottenere l’assegnazione e se in corso d’anno non sia stato utilizzato ormeggio per posto barca vacante per un periodo superiore a mesi sette |
0,20 |
3 Ai soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva per 10 anni |
1 |
A parità di punteggio, viene data la preferenza, nell’ordine: - anzianità di iscrizione presso la Sezione; - anzianità di iscrizione presso la Presidenza Nazionale; - anzianità anagrafica. |
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SEZIONE 2^ - LISTA DI ATTESA / LISTA DI VARIAZIONE Vengono computati i medesimi punti assegnati con riferimento alle attività /meriti previsti nella Sezione 1^ della Tabella. I soci che risultano assegnatari di posto barca in ragione del conseguimento dei 6 punti fissati dall’art. 12 comma 9, del regolamento, al termine dell’anno di assegnazione vedono consumarsi i predetti 6 punti. Detti punti, per l’effetto, vengono sottratti dal cumulo dei punti assegnati al socio nella presente Sezione 2^ (punteggio speso). Norma di riferimento: art. 12. |
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[1] Esclusi i componenti del CDS. Non è cumulabile il punteggio per direttore tecnico e coadiutore di gruppo sportivo con quello di componente del comitato organizzatore degli eventi sociali.
[2] In questo caso per ottenere il punteggio è necessario che la partecipazione sia continuativa e costante, non sporadica od occasionale. E’ preferibile che le spese siano sostenute direttamente dalla Sezione e, solo ove ciò non sia concretamente possibile, che siano anticipate dal Socio a cui sia stata richiesta la prestazione. Il punteggio è dovuto soltanto al Socio che rinunci all’onorario per l’attività prestata; la stessa regola si applica nel caso di attività di natura professionale (consulenza, assistenza legale, progettazione tecnica, etc.), resa dal Socio professionista. Il punteggio è attribuito dal CDS previa valutazione dell’incarico svolto.
[3] Ove non espressamente indicato, i punteggi singolarmente previsti alle lett. B) e C) si intendono attribuiti al Socio nell’arco dell’anno e, non sono cumulabili nell’ambito della stessa fattispecie (cumulo di incarichi, prestazioni, sponsorizzazioni). Il divieto di cumulo non si applica per il punteggio sub. lett. C5, C6, C7, C8.
[4] Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle assemblee della Sezione, anche ai fini dell’acquisizione del relativo punteggio.
[5] Il punteggio di 0,50 si intende assegnato in totale, indipendentemente dal numero di eventi sportivi e gare ufficiali di pesca a cui il Socio abbia partecipato nell’arco dell’anno.
[6] Il punteggio indicato è il massimo che si possa ottenere nel corso dell’anno per tali attività.
[7] Il punteggio di “3” è il massimo che si possa ottenere nell’anno per tali attività e dovrà essere modulato in funzione della tipologia del contributo: se frutto di un contributo dovuto a seguito di decisione dell’assemblea dei Soci, quindi di fatto obbligatorio, questo sarà al massimo di 0,5 punti (indipendentemente dalla cifra erogata, uguale per tutti); esso dovrà essere assegnato per l’anno in cui è stato chiesto/dato entro i termini previsti. Se viceversa è frutto di un contributo totalmente volontario e considerato consistente, e senza del quale non sarebbe stato possibile la realizzazione o il potenziamento delle infrastrutture sociali, il punteggio dovrà essere assicurato ogni anno e dimensionato da 0,5 punti fino al massimo di 3 punti in funzione e proporzionalmente al contributo erogato, secondo le decisioni del CDS approvate dall’assemblea dei Soci.
[8] I Soci che non partecipano attivamente all’attività sociale non conseguono punti di merito per anzianità.